Art. 1 (Allegato O)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]ALLEGATO O all'art. 14
[2]Regio decreto 4 agosto 1893, n. 452, che autorizza l'emissione temporanea di buoni di Cassa a corso legale, del valore nominale di lira una, per un importo di 30 milioni.
[3]UMBERTO I.
[4]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[5]RE D'ITALIA
[6]Veduto l'art. 9 della Convenzione monetaria internazionale del 6 novembre 1885, approvata con la legge 30 dicembre dello stesso anno, n. 3590 (serie 3ª);
[7]Udito il Consiglio dei ministri;
[8]Sulla proposta del ministro del Tesoro,
[9]Abbiamo decretato e decretiamo:
[10]Art. 1.
[11]In sino a quando non saranno sistemate le condizioni della minuta circolazione con provvedimenti di carattere organico, il ministro segretario di Stato per il Tesoro avra' facolta' di emettere «buoni di Cassa» a corso legale, del valore nominale di lira una, con decreti da registrarsi alla Corte dei conti.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
