Art. 7 (Allegato M)
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[1]La Cassa dei depositi terra' due conti speciali per le operazioni derivanti dal primo e secondo comma dell'art. 5 della presente legge.
[2]Per i fondi che risulteranno giacenti in conseguenza degli incassi delle rate semestrali della rendita consolidata, la Cassa dei depositi accreditera' ai rispettivi conti, dal giorno susseguente ad ogni incasso, un interesse nella ragione stabilita annualmente per i depositi volontari.
[3]Se, a completa estinzione dei debiti redimibili designati nella tabella A, risultera' un avanzo di rendita o di somme sul fondo di cui al primo comma dell'art. 4, questo sara' devoluto al Tesoro dello Stato; e se al termine dell'esercizio 1898-99 risultera' un avanzo di rendita o di somme sul fondo di cui nel secondo comma dell'articolo stesso, questo andra' devoluto al Tesoro dello Stato.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
