Art. 6 (Allegato M)
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La Cassa depositi fara' le somministrazioni dei fondi al Tesoro per gli scopi di cui al precedente articolo 5, nel giorno in cui scadono le rate semestrali di ciascuno dei debiti redimibili indicati nelle tabelle annesse, nella misura necessaria per il servizio degli interessi, dei premi e delle quote di ammortamento.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
