Art. 5 (Allegato M)
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[1]La Cassa dei depositi, coi frutti semestrali e mediante graduali alienazioni dei 15 milioni di rendita, di cui al primo comma dell'articolo precedente, somministrera' al Tesoro i fondi occorrenti per gli interessi, per lo ammortamento e per il pagamento dei premi dei debiti redimibili indicati nell'annessa tabella A, a cominciare dall' esercizio 1893-94, e fino alla completa estinzione dei debiti stessi.
[2]Coi frutti semestrali e mediante graduale alienazione dei due milioni e mezzo di rendita, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, la Cassa dei depositi somministrera' pure al Tesoro la somma occorrente per gli interessi, per l'ammortamento e per il pagamento dei premi dei debiti redimibili indicati nell'annessa tabella B, a cominciare dal esercizio 1893-94 e fino a tutto l'esercizio 1898-99.
[3]Le rendite sopradette saranno intestate alla Cassa dei depositi e prestiti, con l'annotazione di vincolo per l'uso cui sono destinate dalla presente legge.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
