Art. 4 (Allegato M)
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[1]Sino a concorrenza della somma di 15 milioni, la rendita consolidata 5 per cento, argomento delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 7 dell'allegato L, sara' messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti per lo scopo indicato nel primo comma dell'art. 5 della presente legge.
[2]Parimenti saranno messi a disposizione della Cassa medesima e per lo scopo di cui nel secondo comma dell'art. 5, due milioni e mezzo di rendita consolidata 5 per cento esistente a disposizione del Tesoro.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
