Art. 3 (Allegato M)
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Le somma, di cui la Cassa dei depositi e prestiti si trovera' in credito al termine dell'esercizio 1894-95 per le anticipazioni fatte nei tre esercizi precedenti, piu' gli interessi accumulati su tale somma al 4 per cento netto durante gli esercizi 1895-96, 1896-97, le saranno rimborsati a cominciare dall'esercizio 1897-98 mediante una annualita' fissa di L. 5,000,000, pagabile in rate semestrali posticipate, nette da ogni tassa, per tanto tempo quanto occorre per la completa estinzione del credito, computato un saggio d'interessi del 4 per cento netto.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
