Art. 1 (Allegato M)
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[1]ALLEGATO M all'art. 13.
[2]Rimborso del debito del Tesoro verso la Cassa depositi e prestiti e provvedimenti per il servizio di alcuni debiti redimibili.
[3]Art. 1.
[4]A cominciare dall'esercizio 1895-96, la Cassa dei depositi e prestiti cessera' di anticipare al Tesoro i fondi necessari pel pagamento delle pensioni di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1893, n. 279.
[5]Egualmente non avra' piu' luogo, dal predetto esercizio, il pagamento a favore della Cassa sul bilancio della spesa del Ministero del Tesoro dell'annualita' di L. 40,986,000, di cui nell'art. 4 della legge suindicata.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
