Art. 9 (Allegato L)
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Sono estese alle conversioni di titoli redimibili, che verranno eseguite in virtu' della presente legge, le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2ª), salvo che la rendita da inscriversi in esecuzione del disposto del citato articolo 3 della legge medesima, sara' del consolidato 4.50 per cento, anziche' del consolidato 5 per cento, e le variazioni al bilancio di cui al successivo articolo 4 dovranno introdursi nei capitoli del bilancio del Tesoro relativi al consolidato 4.50 per cento, invece che in quelli relativi al consolidato 5 per cento.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
