Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I possessori di titoli del consolidato 5 per cento, potranno, a cominciare dal 1° gennaio 1895, ottenere il cambio, a parita' di rendita netta, dei loro titoli in altri di consolidato fruttante il 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente o futurae.

[2]Alla nuova rendita consolidata 4 per cento netto pagabile anche all'estero nelle piazze che saranno designate per decreto reale, sono estese tutte le disposizioni che riguardano l'attuale 5 per cento in quanto non siano contrarie alla presente legge.

[3]Alle cedole della stessa rendita consolidata 4 per cento sono applicabili le disposizioni della legge 25 gennaio 1873, n. 1242 (serie 2ª).

[4]Saranno stabilite per decreto reale da convertirsi in legge le norme per il cambio delle attuali rendite nominative e miste 5 per cento lordo nelle nuove rendite nominative e miste 4 per cento netto.

Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339~allegato-l-art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari