Art. 8 (Allegato L)
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[1]I possessori di titoli del consolidato 5 per cento, potranno, a cominciare dal 1° gennaio 1895, ottenere il cambio, a parita' di rendita netta, dei loro titoli in altri di consolidato fruttante il 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente o futurae.
[2]Alla nuova rendita consolidata 4 per cento netto pagabile anche all'estero nelle piazze che saranno designate per decreto reale, sono estese tutte le disposizioni che riguardano l'attuale 5 per cento in quanto non siano contrarie alla presente legge.
[3]Alle cedole della stessa rendita consolidata 4 per cento sono applicabili le disposizioni della legge 25 gennaio 1873, n. 1242 (serie 2ª).
[4]Saranno stabilite per decreto reale da convertirsi in legge le norme per il cambio delle attuali rendite nominative e miste 5 per cento lordo nelle nuove rendite nominative e miste 4 per cento netto.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
