Art. 7 (Allegato L)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La rendita consolidata 5 per cento di cui all'articolo 3 della presente legge, dopo intestata al Tesoro dello Stato, sara', fino alla concorrenza di 15 milioni di lire, messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti, per lo scopo e secondo le norme indicate nell'allegato M.
[2]La rimanente rendita restera' a disposizione del Tesoro per essere impiegata negli scopi da determinarsi con leggi speciali.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
