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[1]La rendita consolidata 5 per cento di cui all'articolo 3 della presente legge, dopo intestata al Tesoro dello Stato, sara', fino alla concorrenza di 15 milioni di lire, messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti, per lo scopo e secondo le norme indicate nell'allegato M.

[2]La rimanente rendita restera' a disposizione del Tesoro per essere impiegata negli scopi da determinarsi con leggi speciali.

Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339~allegato-l-art7 · fonte del testo

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