Art. 6 (Allegato L)
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[1]A partire dal 1° gennaio 1895 non saranno piu' conceduti cambi dei certificati di rendita rilasciati agii appaltatori delle costruzioni delle linee Eboli-Reggio-Messina-Cerda e dalla Marina di Catanzaro allo Stretto Veraldi, secondo le leggi 24 luglio 1887, n. 4785, e 20 luglio 1888, n. 5550, in obbligazioni al portatore, fruttanti l'interesse lordo 5 per cento ed ammortizzabili in 50 anni, a forma degli articoli 1 e 2 della legge 30 marzo 1890, n. 6751.
[2]Il Governo avra' invece facolta' di cambiare i detti codificati con una quantita' di rendita 4.50 per cento netto, quanta possa corrispondere a quella che avrebbero ottenuta se, ricevendo i titoli creati con la legge 30 Marzo 1890, n. 6751, avessero poscia presentati per la conversione in consolidato 4.50 per cento.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
