Art. 4 (Allegato L)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Tutte le specie dei titoli redimibili dello Stato, descritti nell'annessa tabella A, posseduti o che potranno pervenire al Tesoro dello Stato, o alle Amministrazioni ed agli Istituti affidati all'Amministrazione dello Stato, saranno convertite, alle condizioni dette sopra, nel nuovo tipo consolidato 4.50 per cento netto.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
