Art. 3 (Allegato L)
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[1]La rendita consolidata 5 per cento posseduta dal Fondo per il culto, anche per conto del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, sara' sostituita, alle stesse condizioni di cui all'articolo 1°, con titoli di consolidato quattro e mezzo per cento netto.
[2]La rendita consolidata 5 per cento di cui al precedente alinea, che verra' accertata al momento dell'applicazione della presente legge, non dopo la conversione, annullata, ma dovra' intestarsi al Tesoro dello Stato, agli effetti del susseguente articolo 7.
[3]A questo scopo e' autorizzata la corrispondente iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico di rendita consolidata 4.50 per tento netto.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
