Art. 2 (Allegato L)
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[1]La rendita consolidata 4.50 per cento netto sara' pagata nel Regno, a rate trimestrali, alle scadenze 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre:
[2]Sono estese a questa nuova rendita tutte le disposizioni di legge che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico dello Stato, in quanto non siano contrarie alla presente legge.
[3]Le cedole trimestrali delle cartelle al portatore e dei certificati misti della rendita 4.50 per cento sono ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute alle Stato in qualunque periodo del trimestre che precede la loro scadenza.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
