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Le esenzioni dalle tasse di bollo e dalle tasse per concessioni governative o per atti e provvedimenti amministrativi portate dal regio decreto legislativo del 26 gennaio 1882, n. 621 (serie 3ª), e confermate coll'articolo 21, lettera d, della legge del 14 luglio 1887, n 4702 (serie 3ª), sono pure applicabili ai consolidati 4 e 4.50 per cento, e sono altresi' estese alle operazioni di conversione e cambio che saranno richieste ai termini degli articoli 1, 4 e 8 del presente allegato L.

Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339~allegato-l-art10 · fonte del testo

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