Art. 1 (Allegato L)
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[1]ALLEGATO L all'art 12.
[2]Provvedimenti per la creazione di nuovi tipi di rendita consolidata e rispetto alle conversioni di debiti redimibili.
[3]Art. 1.
[4]All'articolo 1° della legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie II), e' sostituito il seguente:
[5]E' data facolta' al ministro del Tesoro di accettare in cambio le rendite dei titoli dei debiti redimibili indicati nella tabella A, annessa alla presente legge, contro rendita di titoli consolidati fruttanti l'interesse del 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.
[6]L'importo della nuova rendita consolidata 4.50 per cento, da darsi in cambio in ogni singola operazione di conversione, non dovra' superare quello della rendita netta alla quale viene sostituita.
[7]Le conversioni a patti differenti dovranno essere autorizzate con leggi speciali.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
