Art. 9 (Allegato I)
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[1]Fino a quando il Tesoro dello Stato non sara' in grado di emettere biglietti di propria fabbricazione per coprire le somma dei seicento milioni indicati nella seconda parla dell'articolo precedente, saranno, considerati come biglietti di Stato i biglietti da lira 25 presentemente in circolazione della Banca d'Italia (biglietti delle cessate Banche: Nazionale del Regno, Nazionale Toscana e Toscana di credito), del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
[2]I biglietti di Banca da L. 25, che erano la circolazione alla sera del 21 febbraio 1894, esclusi quelli della Banca Romana in liquidazione, si considerano passati ipso facto a debito del Tesoro dello Stato.
[3]Il credito del Tesoro verso gli Istituti di emissione, risultante dalla circolazione dei detti biglietti, va calcolato a deduzione del debito contratto dal Tesoro dello Stato con gli istituti medesimi per pagare alla cessata Regia cointeressata la somma di lire 68,183,152. 24 a riscatto dello stock dei tabacchi.
[4]La detta somma di lire 68,183,152. 24 sara' inscritta in apposito capitolo della categoria seconda a «Movimento di capitali» dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1893-94, col n. 155-bis, e con la denominazione: «Rimborso agii Istituti di emissione della somma da questi fornita al Tesoro per il pagamento alla cessata Regia cointeressata dello stock dei tabacchi».
[5]Agli effetti della liquidazione degli Interessi, si considera compiuta il di' 1° marzo 1894 la compensazione fra il debito dello Stato verso gli Istituti di emissione per lo stock dei tabacchi e il credito di esso verso gli Istituti medesimi per i biglietti di Banca da lire 25 in circolazione alla sera del 21 febbraio 1894.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
