Art. 8 (Allegato I)
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[1]Il taglio dei biglietti di Stato da emettere a forma dell'articolo 3 lettera b e dell'articolo 4 della presente legge sara' fissato di volta in volta nel decreto reale che ne autorizzera' l'emissione.
[2]I 600 milioni di lire in biglietti di Stato non soggetti alle disposizioni sopra citate, saranno ripartiti nei tagli seguenti:
[3]Biglietti da L 5................. N 40,000,000
[4]Id. da » 10................. » 25,000,000
[5]Id. da » 25................. » 6,000,000
[6]Tutte le disposizioni oggi in vigore per i biglietti di Stato da lire 5 e 10 s'intendono estese ai biglietti da lire 25.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
