Art. 7 (Allegato I)
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[1]Rimane fermo l'obbligo del pagamento dei dazi d'importazione in valuta metallica.
[2]Sino a nuova disposizione gli Istituti d'emissione avranno l'obbligo di rilasciare certificati nominativi per pagamento di dati d'importazione. Questi certificati saranno rilasciati a chi ne fa domanda contro versamento in biglietti di Stato o di Banca dell'ammontare del certificato richiesto con l'aggiunta del prezzo del cambio, determinato prendendo per base la media dei prezzi fatti pei cambi sull'estero nelle Borse di Genova, di Milano, di Napoli e di Roma nel giorno antecedente a quello nel quale i certificati medesimi saranno rilasciati. I rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli Istituti di emissione, risultanti dalle disposizioni del presente articolo, saranno regolati con una speciale convenzione, da approvarsi per decreto reale.
[3]Le dogane accetteranno i detti certificati in pagamento per dazi d'importazione come valuta metallica, purche' siano versati entro dieci giorni da quello della rispettiva emissione.
[4]Il ministro del Tesoro, con suoi decreti, ha facolta' di autorizzare temporaneamente le dogane del Regno:
[5]1° ad ammettere in pagamento dai dazi medesimi monete divisionali d'argento di conio italiano, per somma superiore a L. 100 per ogni pagamento;
[6]2° a ricevere in pagamento dei dazi d'importazione, per sdaziamenti non superiori a 200 lire, biglietti di Stato o di Banca, con l'aggiunta del cambio.
[7]Il Ministero del Tesoro, alla fine d'ogni settimana, prendendo per base i corsi fatti nella stessa settimana nelle gia' importanti Borse del Regno, fissera' la misura del cambio che le dogane dovranno applicare agli effetti del pagamento dei dazi di importazione in biglietti di Stato o di Banca nella settimana successiva.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
