Art. 6 (Allegato I)
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Fino a nuova disposizione legislativa, e finche' rimane sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica, il baratto dei biglietti degli Istituti di emissione potra' aver luogo in biglietti di stato o in ispecie metalliche. In questo ultimo caso, gli Istituti medesimi avranno facolta' di esigere dal portatore dei rispettivi biglietti, il pagamento del prezzo del cambio delle specie metalliche, secondo la quotazione del giorno nella Borsa piu' vicina.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
