Art. 4 (Allegato I)
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[1]L'emissione indicata alla lettera b dell'art. 3 non potra' essere fatta per somme inferiori ai 20 milioni di lire per volta.
[2]La Cassa speciale mentovata sopra fornira' al Tesoro biglietti di Stato di prima emissione per soddisfare alla detta emissione verso consegna di certificati di deposito di monete d'oro o di scudi d'argento, sottoscritti dal direttore generale del Tesoro, dall'amministratore della Cassa dei depositi e prestiti e da un delegato della Corte dei conti.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
