Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nella somma di 400 milioni di lire in biglietti di Stato per i quali a' richiesta una speciale riserva in valuta metallica saranno comprese:

  • a)la somma di 200 milioni di lire che il Tesoro fornira', nel piu' breve tempo possibile, agli Istituti d'emissione, in sostituzione di pari somma in ispecie d'oro, che gli Istituti medesimi dovranno immobilizzare e tenere a disposizione del Tesoro dello Stato ai termini di questa legge; 4
  • b)la somma dei biglietti, non eccedente 200 milioni, che il Tesoro potra' essere autorizzato ad emettere per decreto reale in sostituzione di una somma pari in monete d'oro o in scudi d'argento, depositata come contro-valore dei biglietti medesimi presso la Cassa dei depositi e prestiti.

[2]Le specie d'oro e d'argento cosi' immobilizzate figureranno a parte nella situazione del Tesoro, e resteranno costituite in riserva speciale dei biglietti di Stato. Il Tesoro non le potra' alienare o impegnare in alcun modo finche' non sia ripreso il cambio dei biglietti medesimi.

[3]La somma dei 200 milioni di lire in biglietti di Stato, da somministrare agli Istituti di emissione conformemente alla lettera a dell'articolo precedente, sara' fra di essi ripartita nel modo seguente:

[4]Banca d'Italia............. L. 145,000,000

[5]Banco di Napoli............ » 45,000,000

[6]Banco di Sicilia............ » 10,000,000

[7]Sino a concorrenza delle somme effettivamente tornite dal Tesoro ai detti Istituti, i biglietti di Stato esistenti nelle casse rispettive saranno considerati, a tutti gli effetti di legge, come parte della riserva d'oro prescritta dagli articoli 6 e 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

[8]La quantita' delle specie d'oro da immobilizzare in sostituzione dei biglietti che il Tesoro fornira' successivamente agli Istituti di emissione, sara' fatta constare mediante processo verbale di verificazione di un delegato del Ministero del Tesoro e del direttore della sede o succursale dell'istituto, la riserva del quale sara' verificata.

[9]L'emissione dei detti 200 milioni di lire avra' luogo in ragione dell'effettuata immobilizzazione delle specie d'oro di che sopra.

[10]A tale fine la Cassa speciale, istituita con l'art. 34 del regolamento approvato con regio decreto 16 giugno 1881, n. 253 (serie 3^), fornira' al Tesoro biglietti di Stato di prima emissione, sino a compimento della detta somma di 200 milioni, verso consegna di certificati di immobilizzazione di specie auree, compilati secondo un modello, che sara' approvato per decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti.

[11]Quando verra' ripreso il baratto dei biglietti a debito dello Stato, il Tesoro cambiera' agli Istituti d'emissione, in ispecie d'oro, una somma di biglietti a debito dello Stato, pari a quella loro fornita, ai termini di che sopra, in sostituzione delle specie messe a disposizione del Tesoro.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520

4

Il Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A deroga dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1895, n. 486, il limite massimo della circolazione dei biglietti a debito dello Stato viene ridotto di 200 milioni, e viene revocata la disposizione di cui alla lettera a dell'articolo 3 dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894, n, 339".

Testo in vigore dal 22 dicembre 1896 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 1896

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1894 al 22 dicembre 1896.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520

    Il Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A deroga dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1895, n. 486, il limite massimo della circolazione dei biglietti a debito dello Stato viene ridotto di 200 milioni, e viene revocata la disposizione di cui alla lettera a dell'articolo 3 dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894, n, 339".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339~allegato-i-art3 · fonte del testo

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