Art. 2 (Allegato I)
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[1]Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad emettere biglietti a debito dello Stato, in aggiunta a quelli esistenti secondo le disposizioni degli articoli 6 e 8 della legge 7 aprile 1881, n. 133.
[2]Il valore nominale complessivo dei biglietti a debito dello Stato, emessi e da emettere, non potra' mai, per qualsiasi ragione, superare la somma di 800 milioni di lire e non potra' nemmeno superare i 400 milioni, se la parte dell'emissione superiore a questa somma non sara' interamente coperta da valuta metallica ai termini dell'articolo seguente.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
