Art. 13 (Allegato I)
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[1]E' autorizzata per la fabbricazione dei biglietti di Stato di nuova emissione ai termini della presente legge una spesa straordinaria di 400,000 lire, da stanziarsi in due rate uguali negli esercizi 1893-94 e 1894-95.
[2]Visto Il Ministro del Tesoro SIDNEY SONNINO.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
