Art. 11 (Allegato I)
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[1]A deroga dell'articolo 21 della legge 10 agosto 1893, la somma totale delle anticipazioni ordinarie che gli Istituti di emissione debbono fare al Tesoro e' fissata in 125 milioni di lire, cosi' ripartite:
[2]Banca d'Italia............. L. 90,000,000
[3]Banco di Napoli.............» 28,000,000
[4]Banco di Sicilia............ » 7,000,000
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 10 agosto 1895
