Art. 10 (Allegato I)
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[1]L'emissione dei biglietti da lire 25, di che all'articolo 7 della legge 10 agosto 1893, non e' piu' consentita agli Istituti di emissione. Il taglio piu' piccolo del biglietto di Banca e' fissato in lire 50.
[2]Il contingente attuale dei biglietti da lire 50 degli Istituti di emissione potra' essere aumentato per un valore corrispondente a quello dei biglietti da lire 25, che essi erano autorizzati ad emettere.
[3]Gli attuali biglietti di Banca da lire 25, destinati a passare a debito del Tesoro, conformemente alle disposizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti a prescrizione, nel tempo fissato dall'articolo 8 della citata legge 10 agosto 1893.
[4]Il valore dei biglietti di Banca da lire 25 cosi' prescritti, verra' ripartito nei modi stabiliti dall'articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
