Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'emissione dei biglietti da lire 25, di che all'articolo 7 della legge 10 agosto 1893, non e' piu' consentita agli Istituti di emissione. Il taglio piu' piccolo del biglietto di Banca e' fissato in lire 50.

[2]Il contingente attuale dei biglietti da lire 50 degli Istituti di emissione potra' essere aumentato per un valore corrispondente a quello dei biglietti da lire 25, che essi erano autorizzati ad emettere.

[3]Gli attuali biglietti di Banca da lire 25, destinati a passare a debito del Tesoro, conformemente alle disposizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti a prescrizione, nel tempo fissato dall'articolo 8 della citata legge 10 agosto 1893.

[4]Il valore dei biglietti di Banca da lire 25 cosi' prescritti, verra' ripartito nei modi stabiliti dall'articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339~allegato-i-art10 · fonte del testo

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