Art. 2 (Allegato H)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]A deroga delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 4 del regio decreto 8 novembre 1893, n 604, e' stabilito quanto appresso: 1° dal 2 aprile p. v. il prezzo del cambio, dovuto per l'acquisto dei certificati utili al pagamento dei dazi d'importazione, corrispondera' alla media dei prezzi fatti per i cambi sull'estero nelle Borse di Genova, di Milano e di Napoli nel giorno antecedente a quello nel quale i certificati medesimi saranno rilasciati;
[2]2° i rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli Istituti di emissione, risultanti dalle disposizioni del presente articolo, saranno regolati con una speciale convenzione, da approvarsi con decreto reale
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
