Art. 1 (Allegato H)
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[1]ALLEGATO H all'art. 11.
[2]Regio decreto 28 marzo 1894, n. 112, che disciplina il modo di pagamento dei dazi d'importazione.
[3]UMBERTO I.
[4]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[5]RE D'ITALIA
[6]Veduto il regio decreto 21 febbraio 1894, n. 50;
[7]Sentito il Consiglio dei ministri;
[8]Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze, interim del Tesoro, e per l'agricoltura, industria e commercio;
[9]Abbiamo decretato e decretiamo:
[10]Art. 1.
[11]Rimane fermo l'obbligo del pagamento dei dazi d'importazione in valuta metallica, secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7 aprile 1881, n.133 (serie 3ª).
[12]Allo scopo di rendere piu' sollecito il concentramento delle monete divisionali d'argento nelle Casse dello Stato e di agevolare i piccoli sdaziamenti al confine, il ministro del Tesoro, con suoi decreti, potra' autorizzare temporaneamente le dogane del Regno:
[13]1° ad ammettere in pagamento dei dazi medesimi monete divisionali d'argento di conio italiano, per somma superiore a L. 100 pe-ogni pagamento;
[14]2° a ricevere in pagamento dei dazi d'importazione, per adagiamenti non superiori a 200 lire, biglietti di Stato e di Banca, con l'aggiunta del cambio
[15]Il Ministero del Tesoro, alla fine d'ogni settimana, prendendo per base i corsi fatti nella stessa settimana nelle piu' importanti Borse del Regno, fissera' la misura del cambio che le dogane dovranno applicare agli effetti del pagamento dei dazi di importazione in biglietti di Stato o di Banca nella settimana successiva.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
