Art. 4 (Allegato G)
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[1]L'emissione di 200 milioni di lire in biglietti di Stato, che il Tesoro e' autorizzato a somministrare agli Istituti di emissione, a forma delle disposizioni dell'art. 2 del citato decreto 21 febbraio 1894, avra' luogo in ragione dell'effettuata immobilizzazione delle specie d'oro stabilita nell'articolo stesso.
[2]A tal fine, la Cassa speciale, instituita con l'articolo 34 del regolamento approvato col regio decreto 16 giugno 1881, n.253 (serie 3ª), fornira' al Tesoro biglietti di Stato di prima emissione, sino a compimento della detta somma di 200 milioni, verso consegna di certificati di immobilizzazione di specie auree, compilati secondo un modello, che sara' approvato per decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti.
[3]Le monete d'oro cosi' immobilizzate figureranno a parte nella situazione del Tesoro. Il Tesoro non ne potra' disporre in alcun modo senza speciale autorizzazione per legge.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
