Art. 3 (Allegato G)
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Agli effetti della liquidazione degli interessi, si considera compiuta il di' 1° marzo corrente la compensazione fra il debito dello Stato verso gli Istituti di emissione per lo stock dei tabacchi e il credito di esso verso gli Istituti medesimi per i biglietti di Banca da lire 25 in circolazione a termini dell'art. 8 del citato decreto 21 febbraio 1894.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
