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[1]ALLEGATO G. all'art. 11.

[2]R. D. 28 marzo 1894, n. 111, che regola l'emissione dei biglietti di Stato prevista dal R. D. 21 febbraio 1894, n. 50.

[3]UMBERTO I.

[4]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[5]RE D'ITALIA

[6]Veduto il decreto reale 21 febbraio 1894, n. 50;

[7]Sentito il Consiglio dei ministri;

[8]Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le Finanze, interim del Tesoro, e per l'agricoltura, industria e commercio,

[9]Abbiamo decretato e decretiamo:

[10]Art. 1.

[11]Per l'applicazione al bilancio dell'entrata, per l'esercizio 1893-94, del valore nominale dei biglietti di Stato, la emissione dei quali e' autorizzata con l'art. 1 del regio decreto 21 febbraio 1894, n. 50, sara' istituito nella categoria seconda «Movimento di capitali» un apposito capitolo per la somma di L. 265,927,095 col n. 102 ter 2° e con la denominazione: Prodotto di una maggiore emissione di biglietti di Stato da L. 5 e 10 e della emissione dei biglietti di Stato da L. 25.

Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339~allegato-g-art1 · fonte del testo

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