Art. 1 (Allegato G)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]ALLEGATO G. all'art. 11.
[2]R. D. 28 marzo 1894, n. 111, che regola l'emissione dei biglietti di Stato prevista dal R. D. 21 febbraio 1894, n. 50.
[3]UMBERTO I.
[4]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[5]RE D'ITALIA
[6]Veduto il decreto reale 21 febbraio 1894, n. 50;
[7]Sentito il Consiglio dei ministri;
[8]Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le Finanze, interim del Tesoro, e per l'agricoltura, industria e commercio,
[9]Abbiamo decretato e decretiamo:
[10]Art. 1.
[11]Per l'applicazione al bilancio dell'entrata, per l'esercizio 1893-94, del valore nominale dei biglietti di Stato, la emissione dei quali e' autorizzata con l'art. 1 del regio decreto 21 febbraio 1894, n. 50, sara' istituito nella categoria seconda «Movimento di capitali» un apposito capitolo per la somma di L. 265,927,095 col n. 102 ter 2° e con la denominazione: Prodotto di una maggiore emissione di biglietti di Stato da L. 5 e 10 e della emissione dei biglietti di Stato da L. 25.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
