Art. 8 (Allegato F)
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[1]Fino a quando il Tesoro dello Stato non sara' in grado di emettere biglietti di propria fabbricazione per coprire la somma di seicento milioni, a forma dell'articolo 1 del presente decreto, saranno considerati come biglietti di Stato gli attuali biglietti da lire 25 della Banca d'Italia (biglietti delle cessate Banche: Nazionale nel Regno, Nazionale Toscana e Toscana di crediti), del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
[2]A tal fine, questi Istituti dovranno consegnare al Tesoro tutto il fondo di cassa e tutte le scorte da essi possedute in biglietti da 25 lire.
[3]I biglietti di Banca da lire 25 esistenti in circolazione nel giorno dell'attuazione del Presente decreto, esclusi quelli della Banca Romana in liquidazione, passeranno ipso facto a debito del Tesoro dello Stato il quale diverra' creditore per una somma corrispondente verso gli Istituti di emissione, e se ne rivarra', sino a concorrenza di lire 68,183,152.24 per estinguere il proprio debito gia' contratto con gli Istituti di emissione per pagare alla cessata Regia cointeressata lo stock dei tabacchi. Se vi sara' ancora un avanzo a favore dello Stato, esso sara' dedotto dall'ammontare della somministrazione prevista dall'articolo 2 del presente decreto, o sara' coperto chiedendo agli Istituti, in cambio della somma medesima, un valore corrispondente in biglietti di Banca.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
