Art. 7 (Allegato F)
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[1]I seicento milioni di lire in biglietti di Stato, indicati nell'articolo 1 del presente decreto, saranno ripartiti ne' tagli seguenti:
[2]Biglietti da L. 5.......... N. 40,000,000 Id. da » 10.......... » 25,000,000 Id. da » 25.......... » 6,000,000
[3]Tutte le disposizioni oggi in vigore per i biglietti di Stato da lire 5 e 10 s'intendono estese ai biglietti da lire 25.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
