Art. 1 (Allegato E)
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[1]ALLEGATO E. ALL'ART. 10.
[2]Modificazioni agli articoli 10 e 12 delle legge 10 agosto 1893, n. 449, sul riordinamento degli Istituti di emissione.
[3]Art. 1.
[4]La tassa straordinaria da pagarsi dagli Istituti di emissione, ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e' ridotta, computata pure la tassa normale, a due terzi della ragione dello sconto agli effetti della circolazione dei biglietti eccedente i limiti fissati nell'articolo 2 della legge stessa, purche' sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall'articolo 6 e purche' le eccedenze non superino le somme seguenti:
[5]Per la Banca d'Italia... L. 45,000,000 Pel Banco di Napoli.... » 14,000,000 Pel Banco di Sicilia... » 3,500,000
[6]Non e' soggetta alla tassa straordinaria di cui sopra la parte della circolazione coperta dalla riserva metallica.
[7]Oltre questi limiti e fino al doppio di queste somme la tassa straordinaria, computata pure la tassa normale, sara' eguale all'intera ragione dello sconto.
[8]Per la circolazione, che ecceda il doppio delle somme indicate, rimane ferma la disposizione dell'ultimo capoverso del citato articolo 10.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
