Art. 2 (Allegato D)
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[1]E' sospesa la disposizione dell'articolo 12 della legge sopracitata, con la quale s' impone agli istituti di emissione di ridurre la loro circolazione dei tre quarti della somma dei conti correnti fruttiferi eccedente le seguenti somme:
[2]per la Banca d'Italia....... L. 130,000,000 pel Banco di Napoli........ » 40,000,000 pel Banco di Sicilia........ » 12,000,000
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
