Art. 1 (Allegato D)
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[1]ALLEGATO D all'art. 10.
[2]Regio decreto 23 gennaio 1894, n. 9, relativo a modificazioni agli articoli 10 e 12 della legge
[3]10 agosto 1893, n. 449.
[4]UMBERTO. I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[5]RE D'ITALIA
[6]Veduta la legge del 10 agosto 1893, n. 449;
[7]Udito il Consiglio dei ministri;
[8]Sopra proposta dei ministri segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e per il Tesoro;
[9]Abbiamo decretato e decretiamo:
[10]Art. 1.
[11]Fino a nuova disposizione legislativa, la tassa straordinaria da pagarsi dagl'Istituti di emissione ai termini dell'ultimo capoverso dello articolo 10 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e' ridotta, computata pure la tassa normale, a due terzi della ragione dello sconto agli effetti della circolazione dei biglietti eccedente i limiti fissati nell'articolo 2 della legge stessa, purche' sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall'articolo 6 e purche' le eccedenze non superino le somme seguenti:
[12]per la Banca d'Italia....... L. 90,000,000 pel Banco di Napoli........ » 28,000,000 pel Banco di Sicilia...... » 7,000,000
[13]Non e' soggetta alla tassa straordinaria di cui sopra la parte della circolazione coperta dalla riserva metallica.
[14]Oltre questi limiti rimane ferma la disposizione dell'ultimo capoverso del citato articolo 10.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
