Art. 6 (Allegato B)
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[1]Nulla e' per ora innovato in quanto alle tasse addizionali, sovraimposte dai comuni, a norma degli articoli 6 del titolo 1° del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, e 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 (allegato L) sul consumo dei generi indicati nell' articolo 2 del presente decreto.
[2]Queste tasse addizionali dovranno, nella misura in cui si esigono attualmente, considerarsi come dazi propri dei comuni.
[3]Esse potranno essere aumentate, sempre che l'eventuale aumento non ecceda la meta' del dazio governativo abolito, e rimanga nel limite normale stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018.
[4]Esse saranno, col 1° gennaio 1896, ricondotte, qualora li eccedano, nei limiti normali indicati nell'anzidetto decreto sulla base dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio, sui mercati regolatori del Regno.
[5]A tale scopo sara' praticata una revisione generale delle anzidette tasse addizionali da disciplinare mediante decreto reale.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
