Art. 4 (Allegato B)
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[1]I comuni abbonati, che abbiano ceduta in appalto la riscossione dei dazi di consumo, dovranno, nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, stabilire d'accordo con gli appaltatori, la correlativa riduzione dei canoni di appalto, con contratto che dovra' essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa entro un mese dal giorno della stipulazione.
[2]Qualora nel termine prefisso l'accordo non sia intervenuto o la Giunta provinciale amministrativa abbia deliberato di non approvare il contratto, la quota a dedursi dal canone di appalto sara' determinata da una Commissione arbitrale, composta del presidente della Corte di appello nella cui giurisdizione si trova comune, il quale la presiede e di due arbitri nominati l'uno dal comune e l'altro dall'appaltatore; oppure, in mancanza di tali nomine, l'intendente di finanza della provincia di cui fa parte il comune sostituira' l'arbitro da nominarsi da questo, e il presidente del Tribunale civile nella cui giurisdizione si trova il comune sostituira' l'arbitro da nominarsi dall'appaltatore.
[3]Le decisioni pronunziate dalla Commissione arbitrale saranno inappellabili; e non potranno dar luogo ad alcun ricorso ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
