Art. 3 (Allegato B)
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[1]I contratti di abbonamento o di appalto, stipulati dal Governo coi comuni chiusi o con privati appaltatori, per la riscossione dei dazi di consumo governativi, durante il quinquennio 1891-95, continueranno ad avere vigore fino alla scadenza convenuta; ma i Canoni annui pattuiti saranno ridotti nella stessa proporzione in cui la media delle riscossioni verificatesi in ciascun comune a titolo di dazio governativo sui generi indicati nell'articolo precedente durante il biennio 1891-92 sta alla media, durante lo stesso biennio, dell'ammontare complessivo delle riscossioni su tutti i generi soggetti a dazio governativo.
[2]Per i comuni i quali abbiano esatto sui generi suindicati tariffe inferiori a quelle del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, il conteggio della media delle riscossioni si fara' sui quantitativi introdotti coll'applicazione della detta tariffa.
[3]La riduzione dei canoni daziari sara' fatta in modo da comprendere anche la quota di spesa di esazione corrispondente al dazio abolito.
[4]La quota del canone da dedursi per ciascun comune sara' determinata, con pronunciato definitivo ed inappellabile, da una Commissione costituita per decreto reale e composta di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte di cassazione di Roma, di un consigliere della Corte dei conti, e di due funzionari superiori dei Ministeri delle finanze e dell'interno.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
