Art. 8 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato e' stabilita nella misura di lire 40 per ogni ettolitro di alcool anidro, alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale; e sara' dovuta su tutti gli spiriti che non sono passati al consumo.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
