Art. 7 (Allegato A)
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[1]Il prezzo per la vendita al pubblico del sale comune e' stabilito in quaranta centesimi per ogni chilogramma.
[2]Per le scorte, che nel giorno della pubblicazione del presente decreto si troveranno esistenti nei magazzini di vendita, negli spacci all'ingrosso e nelle rivendite, i rispettivi titolari dovranno pagare all'Erario il maggior prezzo risultante dalla nuova tariffa.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
