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[1]Nulla e' per ora innovato in quanto alle tasse ddizionali, sovraimposte dai comuni a norma degli articoli 6 del titolo 1° del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, e 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 (allegato L) sul consumo dei generi indicati nell'articolo 2 del presente decreto.

[2]Queste tasse addizionali dovranno, nella misura in cui si esigono alla data della pubblicazione del presente decreto, considerarsi, da ora in poi, come dazi propri dei Comuni; ma non potranno in alcun modo essere aumentati fino a nuova disposizione legislativa.

Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339~allegato-a-art6 · fonte del testo

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