Art. 6 (Allegato A)
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[1]Nulla e' per ora innovato in quanto alle tasse ddizionali, sovraimposte dai comuni a norma degli articoli 6 del titolo 1° del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, e 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 (allegato L) sul consumo dei generi indicati nell'articolo 2 del presente decreto.
[2]Queste tasse addizionali dovranno, nella misura in cui si esigono alla data della pubblicazione del presente decreto, considerarsi, da ora in poi, come dazi propri dei Comuni; ma non potranno in alcun modo essere aumentati fino a nuova disposizione legislativa.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
