Art. 5 (Allegato A)
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[1]Tutti gli atti occorrenti per la esecuzione degli articoli precedent del presente decreto sono esenti dalla tassa di bollo e da quella proporzionale di registro.
[2]Saranno registrati col pagamento della tassa fissa di una lira i contratti modificativi di quelli in corso, che siano stipulati fra i comuni e gli appaltatori, ed i verbali di arbitramento di cui all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
