Art. 1 (Allegato A)
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[1]ALLEGATI
[2]ALLEGATO A all'art. 1.
[3]Regio decreto 21 febbraio 1894, n. 51, per aumento di alcuni dazi inscritti nella tariffa generale per le dogane, del prezzo del sale e della tassa di vendita sugli spiriti e per abolizione di alcuni dazi governativi di consumo.
[4]UMBERTO I.
[5]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[6]RE D'ITALIA.
[7]Sulla proposta del ministro delle finanze, interim del Tesoro, d'accordo col ministro dell'interno e col ministro di agricoltura, industria e commercio;
[8]In seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri,
[9]Abbiamo decretato e decretiamo:
[10]Art. 1.
[11]Ai dazi per le voci infrascritte della tariffa generale per le dogane approvata con la leggo 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª), e successivamente modificata col regio decreto 10 febbraio 1888, n. 5189 (serie 3ª), convalidato con l'art. 1 della legge 12 luglio 1888, n. 5515 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:
[12]N. 264 - Grano e frumento - Tonnellata L. 70 »
[13]» 270 - Farine:
- a)di grano o frumento - Quintale L. 11 50
- c)semolino - Id. » 14 50
[14]» 271 - Crusca - Id. » 3 25
[15]» 272 - Paste di frumento - Id. » 15 »
[16]» 273 - Pane e biscotto di mare - Id. » 15 »
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
