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Sono convalidate nella somma di lire cinquantaduemila duecento e cent. 37 (L. 52,200,37) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907 del Fondo per l'emigrazione in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti alla Cassa depositi e prestiti.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1917 al 16 dicembre 2009
