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Col presente articolo sono convertiti in Legge i Reali Decreti, e quindi definitivamente approvate le nuove e maggiori spese che con gli stessi Reali Decreti vennero autorizzate in via provvisoria sul bilancio 1868, le quali nuove e maggiori spese ascendono alla complessiva somma di L. 32,811,097.09.
Testo in vigore dal 1 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
