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Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1871, e salvo il disposto dell'articolo 7 della legge che approva gli stati di prima previsione dell'entrata, il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie dei vari Ministeri in conformita' degli stati di prima previsione annessi alla presente legge.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1870 al 16 dicembre 2009
