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[1]Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, l'Amministrazione del Fondo per il culto e' autorizzata ad incassare le entrate e pagare le spese, tanto ordinarie che straordinarie, in conformita' agli stati di prima previsione annessi alla presente legge (Tabelle B e C).
[2]Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sono considerate Spese d'ordine e obbligatorie quelle descritte nel qui unito quadro n. 1.
[3]Per il pagamento delle spese indicate nel qui unito quadro numero 2 potra' l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 11 dicembre 1881.
[6]UMBERTO.
[7]A. Magliani.
[8]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1881 al 16 dicembre 2009
