Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 dicembre 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882 il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge (Tabella A).
Testo in vigore dal 26 dicembre 1881 al 16 dicembre 2009
