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[1]UMBERTO I

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Fino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1881, il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 19 dicembre 1880.

[10]UMBERTO.

[11]A. Magliani.

[12]Visto - Il Guardasigilli T. Villa.

[13]--------------- (NB. Lo Stato di prima previsione annesso alla presente legge sara' pubblicato in altri fogli).

Testo in vigore dal 20 dicembre 1880 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1880-12-19;5790~art1 · fonte del testo

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